CHI STABILISCE SE LA MAGGIORAZIONE PAGATA IN RITARDO COMPORTA SANZIONI E INTERESSI?

L’art. 14 del dl 201/2011 definisce la maggiorazione come una componente del Tares le cui regole di determinazione poggiano sulla componente della tariffa rifiuti seguendone presupposto, base imponibile e agevolazioni. La maggiorazione segue la componente tariffaria sui rifiuti in tutte le sue dinamiche e modalità di versamento.

La lettera c) del comma 2 dell’ art. 10  del dl 35/2013 recita: «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo».

La maggiorazione, per effetto del dl 35/2013, non è diventata un tributo erariale ma è stata riservata allo Stato: non a caso, per i versamenti con F24, va inserita nella sezione TRIBUTI LOCALI (SEZIONE EL – codice tributo 3955).

In quanto componente di un unico tributo locale, la maggiorazione rientra nella potestà regolamentare da esercitare nel rispetto dei criteri e vincoli normativi che in nessun passaggio pongono un termine di scadenza del tributo Tares;  né tanto meno indicano il 16 dicembre come data ultima di versamento. Gli unici paletti per la maggiorazione sono il canale di versamento e la contestualità di pagamento con l’ultima rata della tariffa.

L’architettura normativa rende legittime le scelte di quei comuni che, basandosi anche sulla circolare n. 1/2013 di interpretazione del dl 35/2013, hanno fissato la scadenza dell’ultima rata dopo il 2013, con l’unico obiettivo di quantificare esattamente gli importi dovuti rispetto alle dinamiche di occupazione e limitare così operazioni di rimborso o compensazione sulle quali nessun aiuto darà lo strumento F24 che, se funziona come la per la quota Stato Imu, non permette di compensare applicando le somme a credito maturate su tributi locali.

La maggiorazione, come la componente rifiuti della Tares, non è un tributo in autoliquidazione, e quindi il relativo pagamento può avvenire solo dopo aver ricevuto i “modelli precompilati” previsti dalla norma. Il ritardo nella consegna di questi modelli, non essendo previste forme di notifica obbligatoria in fase di primo invio, non può comportare applicazioni di sanzioni e interessi per il contribuente esente da colpe.

Se qualche comune, quindi,  ha voluto individuare come scadenza ultima quella del 16.12.2013 fissata dalla Ris. del Dip. delle Finanze,  e,  per effetto di ritardi non imputabili ai contribuenti,  questi non è in grado di pagare entro la data fissata, non si ritiene che possano essere previste forme sanzionatorie in quanto non  esiste il presupposto normativo né regolamentare. In ogni caso non sarà lo STATO ad esercitarle in quanto trattasi di tributo locale.

Facciamo notare che sono molti i comuni dove diversi contribuenti ad oggi non hanno ancora ricevuto gli avvisi TARES con scadenza 16.12.2013 (tra cui Milano) e diversi i comuni che hanno deciso di far pagare la maggiorazione dello 0,30 con l’ultima rata del tributo nel 2014 (tra cui Jesolo (VE) e Cinisello Balsamo (MI).

 

Commento a cura di Cristina Carpenedo e Gaetano Drosi

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