Presentazione del sottogruppo: Norme e regolamenti

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Il sottogruppo sviluppa un’analisi approfontidita sull”art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, che introduce,  a partire dal 1 gennaio 2013, una nuova disciplina per il prelievo relativo al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a doppio binario:

– un TRIBUTO COMUNALE sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES,   con presuntività del sistema di prelievo -> natura tributaria

– una TARIFFA (comma 29), per i soli comuni che hanno posto in essere sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti -> natura corrispettiva

Alla TARES ed alla TARIFFA si applicano:

1) La nuova ADDIZIONALE COMUNALE alla TARES (comma 13), destinata a coprire i costi dei servizi comunali indivisibili (essenzialmente i servizi di sicurezza, illuminazione e gestione delle strade).

2) Il TRIBUTO PROVINCIALE (comma 28), per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Questo nuovo sistema di prelievo sostituisce, abrogandolo, quello attualmente in vigore:

  • la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (tarsu), prevista dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;
  • la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la c.d. tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97;
  • la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la c.d. tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006
  • la tariffa speciale per la gestione dei rifiuti assimilati, prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 152/06
  • le addizionali ex Eca – Meca

AREE DI RIFLESSIONE:

1) DEFINIZIONE DEI SOGGETTI ATTIVI: possibilità di allargamento delle forme di gestione associata del tributo da parte dei Comuni e conferma esplicita dell’applicazione piena dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 anche ai fini dell’accertamento/ riscossione

2) SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE: possibilità di allargamento a forme pubbliche di gestione in luogo della privatizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 138/2011 (decreto sviluppo)

3) BASE DI CALCOLO SU CUI COMMISURE LA TARES: possibilità di allargamento a criteri ulteriori rispetto a quello della superficie, per maggiore aderenza al principio “chi inquina paga” e rimando di dettaglio al regolamento ministeriale

4) ADDIZIONALE COMUNALE  SUI SERVIZI INDIVISIBILI: definizione delle voci di costo in essa contenute a possibilità di modificazione della base imponibile e del soggetto riscossore

5) PIANO FINANZIARIO: chiarificazioni in merito all’individuazione dell’Autorità competente all’approvazione del PF e motivazione di tale scelta rispetto all’approvazione da parte comunale

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