Emendamento alla TARI sugli assimilati proposto dal Gruppo

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Il comma 661 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

661. La quota variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati  che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, secondo le modalità e i termini fissati dal regolamento comunale.”

Motivazione:

L’esenzione per un produttore di rifiuti assimilati avviati al recupero è inaccettabile perché qualsiasi soggetto presente sul territorio usufruisce dei servizi ambientali che non sono solo legati alla raccolta e smaltimento di rifiuti assimilati.

Inoltre, il fatto che un produttore dimostri di avviare al recupero alcune tipologie di rifiuto assimilato, non vuol dire che non stia conferendo al circuito di raccolta urbana altri rifiuti (si veda ad esempio il rifiuto urbano indifferenziato con il codice CER 200301).

Non potendo quindi escludere che un soggetto che produce rifiuti assimilati possa produrre anche rifiuti urbani e che per questi la titolarità del regime di privativa spetta solo ai comuni,  i costi per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento devono essere comunque considerati nella determinazione della tariffa per tali soggetti. Dal tributo TARI si dovrà quindi dedurre una quota legata ai rifiuti avviati al recupero il cui minor costo per il comune si ripercuote sulla sola quota variabile.

GRUPPO TARES/ ASSOCIAZIONE PAYT ITALIA

 

3 Replies to “Emendamento alla TARI sugli assimilati proposto dal Gruppo”

  1. piermonti25/03/2014 at 19:02

    Salve.La soluzione proposta mi pare un pò “semplicistica” e soprattutto poco coordinata con le norme del T.U. Ambiente , d. lgs. 152/2006.
    Ed oltretutto in materia di assimilazione c’è una distanza abissale tra teoria e pratica.
    I rifiuti assimilati, prodotti dalle utenze non domestiche ovviamente nei locali “produttivi”, prima di essere assimilati ( quasi sempre con illegittime deliberazioni dei Comuni) sono rifiuti speciali.
    E già il comma( ma non si può chiamare comma, perchè è già un comma di un comma e questo la dice lunga di come siano scritte le leggi in Italia) primo del comma 649 è chiaro e preciso : ovviamente l’esclusione da tassazione delle superfici si riferisce alle superfici ( lavorative,produttive e di vendita) ove si formano “di regola” rifiuti speciali, che il produttore dimostri di avere “smaltito” ed essere stati trattati nel rispetto della normativa ( vale a dire con ditta autorizzata e, soprattutto, a proprie spese).
    Già l’art. 188 del d. lgs.152/2006 stabilisce un “ordine” di procedure di smaltimento dei rifiuti speciali ( tout court) che il comma 649 non può altro che “richiamare”.
    Diversa è la formulazione e portata del comma 661 : non è un doppione dell’art. 649 perchè si riferisce alle quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero e, in linea teorica, è una riduzione della parte variabile della tassa cumulabile con l’esclusione delle superfici tassabili.
    Questo binomio era già previsto con ugual regolamentazione anche dalla “legge Tares”, per cui non vedo cosa ci sia di strano.
    Anzi lo “strano” è stata l’aggiunta del secondo periodo nel comma 649 ( e qui torniamo alla cialtroneria di chi scrive le leggi)che nulla c’entrava e confondeva solo le acque ( e giustamente è stata eliminata dal decreto salvaRoma).
    La controprova di tale senso delle norme succitate era contenuta nell’art. 195, secondo comma lettera e) del d. lgs. 152/2006 ( scandalosamente quasi mai applicato dai Comuni/Soggetti Gestori)il cui testo era molto più semplice e chiaro di quello del comma 10 dell’art.14 del d. l. 201/2011 e di questo del comma 649.
    La “legge Tares” lo ha abrogato perchè con il comma 10 si è ritenuto di dettare un criterio più “universale” di esclusione, ma in realtà all’intento è seguito un testo infelice che ha causato incertezze e illegittimità nei regolamenti comunali…..
    Ovviamente questo è il mio parere, ma francamente la vedo dura continuare a far accettare ad industriali,artigiani e commercianti il pagamento integrale o parziale, sulle superfici produttive di tali rifiuti speciali della tassa rifiuti ( si chiami come si chiami); posto che già pagano Sistri e ditte smaltimento rifiuti speciali…..
    Pierpaolo

  2. piermonti26/03/2014 at 10:16

    Chiedo scusa, ma ieri nella foga di scrivere ho dimenticato di precisare che il testo dell’emendamento al comma 661,in sè e per sè, è rigorosamente sacrosanto!
    Il vero peroblema sarà la sua effettiva applicazione in un contesto generalizzato di mancata misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole “utenze”.
    Come si può applicare una riduzione percentuale per un quantitativo di particolari rifiuti misurato, se manca il totale dei rifiuti prodotto?
    Si userà il pendolino od il lancio della monetina?

    Ed il principio comunitario “chi più inquina più paga”, tanto vezzeggiato anche dall’ex ministro Orlando ( vedasi :
    http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-rifiuti-al-lavoro-gruppo-di-esperti-ridefinizione-tariffe), con palese sconfessione della legittimità della Tares ed invito ad una diversa formulazione della nuova normativa della tassa rifiuti, che fine ha fatto?
    Finchè non si scoperchieranno i “sepolcri imbiancati” dei rapporti Comuni-Soggetti Gestori ( e lo stretto legame di società partecipate tra di essi) non si potranno scoprire le allegre ed esagerate assunzioni di personale ed i faraonici investimenti a dirette spese di cittadini ed aziende contribuenti, prive di un reale piano industriale di ottimizzazione dei servizi e soprattutto abbattimento dei costi del servizio.
    La controprova è nella diminuzione generalizzata dei quantitativi di rifiuti trattati ( effetto anche dell’effetto crisi economica, con riduzione di consumi) e nello strano aumento dei costi di gestione del servizio e della correlativa tassa…. caso economico unico al mondo!
    L’unico modo per potere applicare concretamente il comma 661 è l’attivazione della misurazione puntuale dei rifiuti ( solo quelli tassabili) prodotti :operazione fattibilissima che di per sè comporterebbe al di là dei costi iniziali, comunque modesti, una notevole riduzione dell’importo della tassa….
    Ma ciò, che farebbe assolutamente comodo ai cittadini ed aziende contribuenti, è palesemente osteggiato dai Comuni e soprattutto dai Soggetti Gestori, che nelle “acque torbide” di sistemi di quantificazione presuntivi, piani finanziari vaghi e generici e bilanci consolidati inintelligibili pescano molto meglio……
    In buona sostanza, la Tari, copia ed incolla della Tares, secondo me dovrebbe essere rimessa al sindacato della Corte di Giustizia Europea per violazione della normativa e direttive comunitarie.

    1. Gaetano Drosi09/04/2014 at 22:10

      Siamo perfettamente d’accordo sul fatto che è difficile applicare il comma nella formulazione da noi proposta in mancanza di sistemi di misurazioni puntuale.
      Consci che l’obiettivo è quello di far pagare il “giusto” ad ogni contribuente, pensiamo però che non si può passare da un eccesso all’altro: dal far pagare cioè tanto alle utenze non domestiche a far pagare quasi nulla in presenza di produzione di rifiuti assimilati. La nostra costituenda associazione (PAYT) si pone non a caso l’obiettivo di indirizzare e promuovere modelli tariffari efficaci, semplici ed economici che consentano l’applicazione di una tariffa commisurata al servizio reso e ai rifiuti prodotti. Grazie comunque per il suo contributo.

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