Emendamenti sulla TARI approvati nelle Commissioni Bilancio-Finanze

Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato il 3.4.2014 alcuni emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
  e) al comma 649, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.»
  e-bis) il comma 661 è abrogato.
2. 62. (Nuova formulazione)
  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) al comma 652, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

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