MOZIONI SULLA TARES AL SENATO E ALLA CAMERA

Di seguito i testi integrali delle mozioni presentati al Senato e alla Camera rispettivamente il 15 e il 18 Marzo 2013.

SENATO 15 MARZO 2013

– Il Senato,

premesso che:

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in sostituzione della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e della Tia (tariffa di igiene ambientale), con l’obiettivo di risolvere la questione della tassa comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché all’obbligo di assoggettare o meno le somme all’imposta sul valore aggiunto (Iva). Problematica che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale;

l’articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto l’entrata in vigore del nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

la Tares, così come configurata dall’articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è composta da due tributi, una tassa e un’imposta. La tassa è prevista a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mentre l’imposta è genericamente riferita ai servizi indivisibili dei Comuni. Il gettito della tassa ha un vincolo legislativo di destinazione, dovendo finanziare per intero il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa è commisurata all’anno solare nonché alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile alla Tares è pari all’80 per cento della superficie catastale;

la tariffa, che deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

sul tributo, come introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 201, sono state sollevate da più parti, ed in particolare dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, preoccupazioni ed osservazioni critiche, con particolare riguardo alla determinazione della base imponibile, alla gestione del regime transitorio, alle modalità di affidamento della gestione dei rifiuti urbani, alla tempistica e alle modalità di versamento del tributo, nonché con riguardo all’aggravio delle imposte a carico dei cittadini stimato in circa 2 miliardi di euro rispetto al previgente regime;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) ha introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares e ha differito ad aprile 2013 la concreta operatività del tributo. Il quadro normativo finale che si delinea con le predette modifiche ha visto stemperare alcune rigidità iniziali, ma non ha contribuito ad eliminare tutte le criticità della disciplina, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali;

successivamente, con l’articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è stato posticipato al 1° luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares;

considerato che:

la disciplina relativa alla Tares, a seguito delle modifiche introdotte con la citata legge di stabilità e con il citato decreto-legge n. 1 del 2013, evidenzia alcune contraddizioni che richiedono un’attenta ed approfondita valutazione e l’adozione di urgenti interventi correttivi;

in relazione alle scadenze collegate ai versamenti della Tares per l’anno 2013, emerge in tutta evidenza la necessità di definire, con maggiore certezza, l’articolazione e la scadenza delle rate, che, nell’attuale formulazione, rischiano di essere accorpate in due sole scadenze, con conseguente ulteriore aggravio per i contribuenti;

lo slittamento della prima rata del versamento della Tares al 1° luglio 2013 non è coerente con l’impianto normativo della Tares, che impone la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In assenza di adeguati correttivi non è verosimile che i pagamenti dovuti ai gestori del servizio di igiene urbana possano procedere con normale cadenza, in assenza dei flussi finanziari derivanti dalle prime due rate del tributo, tradizionalmente incassate nel corso del primo semestre dell’anno;

il comma 23 dell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha una formulazione generica che rischia di generare un possibile contenzioso che potrebbe minare il fondamento stesso del prelievo. Si prevede che il piano finanziario annuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe per la componente rifiuti del tributo, sia approvato “dall’autorità competente” senza individuarla con certezza;

l’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ipotizza un ampliamento delle competenze degli “enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei”, anche nel caso del servizio rifiuti, fino a comprendere la determinazione delle tariffe sia pure per quanto di competenza. Tale formulazione è in evidente contrasto con le potestà regolamentari comunali in materia di Tares, che includono, ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, la determinazione delle tariffe, sulla base dei costi determinati con il piano finanziario e nell’ambito dei criteri dettati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

impegna il Governo:

a promuovere l’adozione, con la massima urgenza, di apposite misure finalizzate a differire al 1° gennaio 2014 l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla Tares, di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, consentendo al contempo a ciascun Comune di applicare, in via transitoria e per il solo anno 2013, il previgente sistema di tassazione dei rifiuti urbani, riservando a successivi provvedimenti una possibile sostanziale revisione della disciplina del tributo in questione, finalizzata anche al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini;

a prevedere, in caso di mancato differimento della data di entrata in vigore della Tares, l’adozione di specifiche misure volte a definire la scadenza temporale delle tre rate di versamento del tributo, evitando che, alla data del 1° luglio 2013, i contribuenti debbano provvedere al versamento contestuale di due rate della Tares;

a prevedere espressamente, nell’ambito di un eventuale provvedimento di urgenza, che l’autorità competente all’approvazione del piano finanziario annuale di cui al comma 23 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 sia il Consiglio comunale, facendo salva la competenza di una diversa autorità sulla base di quanto eventualmente previsto da altre disposizioni vigenti in materia.

CAMERA 18 MARZO 2013

Oggetto: Tares, rinvio entrata in vigore.

Signor Presidente e Signori Ministri,

come già a Vostra conoscenza, l’art. 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, contenente “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito nella legge 1 febbraio 2013, n.11, come emendato dal Senato, con la previsione della scadenza a luglio prossimo della prima rata della Tares, rischia di innescare un’emergenza sul territorio nazionale, determinando in particolare il pericolo concreto di interruzione dei servizi di igiene urbana.

Avendo ben presente questa situazione, si erano proposti alla Camera degli emendamenti per il rinvio dell’entrata in vigore della nuova imposta al 2014. Stante la necessità di convertire il decreto in via definitiva tutte le proposte emendative sono state tuttavia respinte, ma durante la discussione in Aula, il 22 gennaio scorso, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/05714/008 presentato dai deputati Rubinato, Nannincini, Baretta, Esposito e Mattesini, con il quale si è impegnato “ad assumere con

urgenza le iniziative anche normative necessarie a porre rimedio ai rilevanti problemi applicativi ed organizzativi dei comuni, nonché ad evitare il prodursi di una crisi nei bilanci dei comuni e/o dei gestori del servizio rifiuti”.

Il Governo, accogliendo questo ordine del giorno, ha riconosciuto altresì la necessità di “un profondo ripensamento della struttura stessa di questo tributo nell’ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale ed in particolare della finanza locale, tenuto conto del regime sperimentale in atto dal 1° gennaio 2012 per l’Imu”. Infatti quando la Tares è stata pensata, nell’ottobre del 2011, come imposta a copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune, era prevista l’esenzione dall’Imu dell’abitazione principale. C’è ora l’assoluta necessità di evitare il rischio di far pagare due volte alle famiglie residenti e alle imprese gli stessi servizi indivisibili – già coperti con l’imposizione dell’Imu – con la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata in base ai metri quadri degli immobili.

Una maggiorazione, che va da un minimo di euro 0,30/mq ad un massimo di 0,40/mq, senza alcun nesso con la tariffa rifiuti e non collegata ad una specifica attività del Comune, che non deriva da alcuna capacità contributiva, in contrasto con quanto prevede l’art. 53 della Costituzione, non essendo legata né al reddito né al valore degli immobili: è una tassa patrimoniale “cieca”, che tassa in egual misura il metro quadrato dell’immobile di pregio rispetto a quello di periferia. Senza considerare il fatto che, a fronte di maggiori imposte pagate dai cittadini, non ci sarà alcun beneficio sul miglioramento della qualità dei cosiddetti servizi indivisibili, visto che gli enti locali subiranno la decurtazione di un importo, equivalente ai corrispondenti introiti, sui trasferimenti erariali dovuti ai Comuni da parte dello Stato.

Facendo nostro il grido di allarme dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti per le ricadute negative in termini finanziari e gestionali, preoccupati altresì per l’ulteriore aggravio che il pagamento della Tares comporterà a luglio a carico di famiglie ed imprese, già così duramente provate dalla crisi economica ed occupazionale in atto, vi chiediamo di dare seguito agli impegni assunti con l’ordine del giorno summenzionato, stabilendo con provvedimento in via d’urgenza il rinvio dell’entrata in vigore della Tares al 1° gennaio 2014, come richiesto anche dal Presidente dell’Anci, al fine di creare le condizioni che consentano un profondo ripensamento, da parte del nuovo Parlamento, della struttura stessa di questo tributo nell’ambito di una revisione complessiva del federalismo municipale.

Considerato che si è superata la fase dell’emergenza finanziaria del Paese grazie all’azione di governo messa in atto dalla fine del 2011, nonché l’andamento positivo delle entrate nel 2012, in particolare della stessa Imu, oltre che dalla lotta all’evasione fiscale, tenuto conto del livello elevatissimo della pressione fiscale e delle difficoltà di famiglie e imprese in questa fase recessiva, siamo fiduciosi che la nostra istanza possa trovare positivo accoglimento, viste anche le dichiarazioni recenti del presidente Monti favorevoli, sia pure con la dovuta prudenza e nel rispetto dei vincoli di bilancio, alla possibilità di iniziare a ridurre prudentemente la pressione fiscale.

Con i più cordiali saluti.

Simonetta Rubinato, Alessandro Bratti, Pier Paolo Baretta, Raffaella Mariani, Daniela Sbrollini, Roger De Menech, Chiara Gribaudo, Floriana Casellato, Federico Ginato, Sara Moretto, Diego Crivellari, Vincenzo D’Arienzo, Diego Zardini, Gianni Dal Moro, Gianluca Benamati, Delia Murer

Roma, 18 marzo 2013

 

 

 

5 Replies to “MOZIONI SULLA TARES AL SENATO E ALLA CAMERA”

  1. alessandro De Berti24/03/2013 at 11:11

    I 30 o 40 centesimi aggiuntivi per metro quadro di superficie , in nessuna maniera collegati alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti sono ancora una volta una patrimoniale occulta, una mini IMU. Rispetto alla vecchia TARSU, calcolata solo sui metri quadri, questa TARSU li limita al 80% della superficie. un passo in avanti. ma non sufficiente, che qualcuno mi dimostri che sono i metri quadrati a creare rifiuti da smaltire e non le persone che ci abitano in quei metri quadri. Continuando cosi con una Tarsu/Tares ancora correlate alla superficie e non alla persone si continua con una patrimoniale mascherata. Se lo scopo e’ quello che I Comuni attraverso la Tares o come la si vuol chiamare , coprano con la stessa I costi dello smaltimento, si lasci agli stessi come gestirla e distribuirla, I cittadini sapranno valutare Basta con interventi dall’alto che dirci come fare e cosa fare.

    1. Gaetano Drosi24/03/2013 at 12:42

      In realtà la nuova Tares viene calcolata per la parte fissa sulla base della superficie occupata e per la parte variabile sulla base degli occupanti il locale. Ma questo non vuol dire che l’applicazione di questa norma sia facile. Inoltre, l’applicazione dell’addizionale per i servizi indivisibili, che nulla hanno a che fare con i rifiuti, complica ancora di più le cose oltre a dimostrare la confusione che ha ispirato il legislatore.

  2. Valentino Graziani29/03/2013 at 20:47

    Ho letto da più parti (giornali on line, TG, ecc.) che la nuova TARES avrà un peso maggiore dell’IMU e rispetto alla TARSU determinerà aumenti del 36% per le famiglie. Per non parlare poi dei salassi riservati alle imprese che a seconda della tipologia d’impresa vedranno aumenti dal 60 al 650%. Se si vuole affossare irreversibilmente l’Italia questa è la strada. Ma stavolta presumo che il popolo italiano non resterà passivo a subire questa ennesima ingiustizia!

  3. todeschini laura03/04/2013 at 13:10

    Vi sembra giusto che 4 persone che vivono in campagna, in 200 mq fuori dal raccordo anulare di roma, in un’abitazione priva di servizi primari quali acqua e fogne, debbano pagare la stessa cifra di 4 persone che abitano in 200mq in pieno centro?!?

    Non si potrebbe differenziare l’aliquota quanto meno a seconda della centralità dell’abitazione?

    Grazie

    1. Gaetano Drosi03/04/2013 at 13:30

      La norma prevede tariffe articolate per zone territoriali, ma queste devono essere regolamentate dal Comune che può determinare anche tariffe differenziate.

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