TARI E RIFIUTI ASSIMILABILI: ANCORA CONFUSIONE

Il nuovo DL “Salva Roma” contiene alcune novità che riguardano anche la TARI. In particolare l’ art. 3

(Rifiuti speciali avviati a recupero + abrogazione 679)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 649 l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 679 la lettera f) è soppressa.

Il periodo a cui si riferisce il comma a) è quello che riguarda la possibilità di concedere le riduzioni in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Premesso che hanno tolto una parte del comma 649 chiaro e applicato per prassi da anni e hanno lasciato un comma che “volutamente” doveva scatenare la ridda interpretativa dei vari esperti del settore, ritengo però che anche il 661 sia chiaro.

E’ pur vero che il periodo soppresso nel 649 ( “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”) indicava chiaramente come gestire la riduzione: solo su parte variabile e solo in proporzione ai rifiuti avviati al recupero; ma il fatto che adesso rimanga il solo comma 661 a dirimere la questione non vuol dire, come si sta dicendo da più parti, che chi avvia i rifiuti assimilati al recupero non deve pagare il tributo.

Il comma 661 recita: “Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.”

Di certo non può essere interpretato come un’esenzione: si parla di “un non dovuto in relazione a una quantità” e se il legislatore avesse voluto esentare,  avrebbe dovuto scrivere “Il tributo non è dovuto per i produttori che avviano al recupero rifiuti assimilati”, visto che la lingua italiana lo permette.

Fermo restando questo significato (che non è un’interpretazione), chi ci dice che i rifiuti assimilati avviati al recupero siano i soli che quel produttore produce? E gli altri rifiuti (diversi dagli speciali) che non manda al recupero (gli indifferenziati, ad esempio il cer 200301): chi è in grado di dire che quel produttore non li conferisce al servizio pubblico di raccolta?

Il produttore di rifiuti assimilabili può dimostrare di avviare al recupero dei rifiuti assimilati ma non può dimostrare, a meno di presenza di sistemi di misurazione puntuale, che non sta conferendo altri rifiuti al circuito di raccolta urbani.

Se il gioco dell’interpretazione dovesse puntare al drastico significato dell’esenzione, qualsiasi soggetto(anche gli uffici) che abbia contratti per l’avvio al recupero di qualsiasi frazione, non dovrebbe più pagare il tributo.

Inoltre in un sistema di gestione integrata di servizi per cui, oltre alla raccolta e smaltimento ci sono altri servizi (vedi lo spazzamento strade), l’esenzione per un’utenza attiva sul territorio non dovrebbe esistere a meno di casi “sociali”. C’è una quota fissa che tutti dovrebbero comunque pagare (il servizio viene effettuato a prescindere da quanti rifiuti si dovranno raccogliere) e una quota variabile che va pagata in proporzione ai rifiuti che, potenzialmente o puntualmente, vengono conferiti.

Mi chiedo, che senso abbia, alla luce di un comma che nel significato della lingua italiana ha una sua chiarezza, scatenarsi nel solito gioco dell’interpretazioni.

E’ vero che le aziende, in talune situazioni, stanno pagando in maniera esagerata e ingiusta, ma non è l’esenzione la soluzione al problema.

Soltanto il giusto dovrebbe essere pagato, ma da tutti.

Gaetano Drosi

Coordinatore Gruppo

 

 

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