Di seguito rendiamo disponibile un estratto del decreto del 6 aprile 2013 che riguarda le utlime novità sulla Tares.
A breve un nostro commento.
Coordinamento Gruppo tares
Capo III
(Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali)
Art. 10
(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)
1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 7,
– al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”;
– dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto.”;
b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto.
2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: “
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».
Buongiorno,
vorrei sapere se i versamenti dovranno essere fatti sui conti correnti comunali o su un conto corrente centrale.
Grazie
la Tares così come l’IMU sono tributi comunali che servono (e sono assolutamente indispensabili) a coprire i costi di gestione dell’Ente poiché i servizi che i cittadini chiedono non sono gratis.
E’ vero che per alcune categorie ci sarà un incremento mostruosamente alto anche perché molti amministratori comunali fino ad oggi hanno omesso di coprire i costi al 100% (del servizio dei rifiuti) e adesso sono obbligati per legge.
Per caso qualcuno si è accorto che sistematicamente negli ultimi 20 anni lo Stato ha continuato a trasferire sempre meno soldi ai comuni trovando metodi (vedi IMU e TARES) per far si che si possano autofinanziare.
Ma nessuno si preoccupa del fatto che quei trasferimenti se li tiene nelle casse lo Stato che continua a chiedere sempre di più dando sempre di meno, anche in termini di servizi. (le strade sono degli enti minori, la sanità alle regioni, ecc)
E’ questa la guerra da fare … è lo Stato che deve abbassare le sue tasse …. non i comuni che hanno a malapena i soldi per autogestirsi.
Buona giornata a tutti!
Antonio
Riallacciandomi al quesito precedente, chiedevo un’interpretazione in merito alla destinazione dei versamenti, diversi dal conguaglio finale. In sostanza, se ho ben interpretato: le eventuali rate di acconto potrebbero essere “incamerate” direttamente dal gestore del servizio (che nel mio caso gestiva anche la TIA e fatturava la Tia2 con allegazione di bollettino mav). Nel conguaglio però l’unico destinatario sarebbe il Comune in quanto l’unico sistema di pagamento previsto è l’F24 o bollettino di conto postale dedicato.
E’ giusta la mia interpretazione?
Grazie.
in riferimento alla lettra c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo:
sul carico totale o sul riscosso?
Visto che l’approvazione dei regolamenti è slittata a seguito della proroga del termine per l’approvazione dei Bilanci al 30/6, ma anche per i continui interventi sulla norma,mi chiedo se potranno avere decorrenza 01/01/2013 ovvero, seguendo il disposto dell’art. 52 del DLGS 446/97 dovranno decorrere dall’anno successivo ovvero 2014?
Inoltre visto che i piani finanziari si stanno creando a metà dell’anno 2013 i riferimenti ai costi devono essere all’anno n-1 (2012) ovvero si possono utilizzare quelli del 2013? In questo ultimo caso c’è qualche disposizione da richiamare?
vorrei sapere per chi ha riscosso il ruolo tarsu 2012 con equitalia come devi comportarsi per le rate di acconto e quindi come incassarle.
Buongiorno,
qualcuno sa dirmi se è corretto che il mio comune applichi la parte variabile (numero occupanti x quota variabile) per 2 volte qualora l’abitazione (A7) sia esposta su rigo separato rispetto al garage (C6)?