TESTO DEL DECRETO 6 APRILE 2013 IN MATERIA DI TARES

Di seguito rendiamo disponibile un estratto del decreto del 6 aprile 2013 che riguarda le utlime novità sulla Tares.

A breve un nostro commento.

Coordinamento Gruppo tares

Capo III

(Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali)

Art. 10

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)

1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, comma 7,

– al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”;

– dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del presente decreto.”;

b) dopo l’allegato 3, è inserito l’allegato 3-bis di cui all’allegato 3 al presente decreto.

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. All’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: “

4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

7 Replies to “TESTO DEL DECRETO 6 APRILE 2013 IN MATERIA DI TARES”

  1. MARIA08/04/2013 at 16:09

    Buongiorno,

    vorrei sapere se i versamenti dovranno essere fatti sui conti correnti comunali o su un conto corrente centrale.

    Grazie

  2. Antonio09/04/2013 at 12:23

    la Tares così come l’IMU sono tributi comunali che servono (e sono assolutamente indispensabili) a coprire i costi di gestione dell’Ente poiché i servizi che i cittadini chiedono non sono gratis.

    E’ vero che per alcune categorie ci sarà un incremento mostruosamente alto anche perché molti amministratori comunali fino ad oggi hanno omesso di coprire i costi al 100% (del servizio dei rifiuti) e adesso sono obbligati per legge.

    Per caso qualcuno si è accorto che sistematicamente negli ultimi 20 anni lo Stato ha continuato a trasferire sempre meno soldi ai comuni trovando metodi (vedi IMU e TARES) per far si che si possano autofinanziare.

    Ma nessuno si preoccupa del fatto che quei trasferimenti se li tiene nelle casse lo Stato che continua a chiedere sempre di più dando sempre di meno, anche in termini di servizi. (le strade sono degli enti minori, la sanità alle regioni, ecc)

    E’ questa la guerra da fare … è lo Stato che deve abbassare le sue tasse …. non i comuni che hanno a malapena i soldi per autogestirsi.

    Buona giornata a tutti!
    Antonio

  3. RITA10/04/2013 at 9:31

    Riallacciandomi al quesito precedente, chiedevo un’interpretazione in merito alla destinazione dei versamenti, diversi dal conguaglio finale. In sostanza, se ho ben interpretato: le eventuali rate di acconto potrebbero essere “incamerate” direttamente dal gestore del servizio (che nel mio caso gestiva anche la TIA e fatturava la Tia2 con allegazione di bollettino mav). Nel conguaglio però l’unico destinatario sarebbe il Comune in quanto l’unico sistema di pagamento previsto è l’F24 o bollettino di conto postale dedicato.
    E’ giusta la mia interpretazione?
    Grazie.

  4. CARMELO16/04/2013 at 8:39

    in riferimento alla lettra c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo:
    sul carico totale o sul riscosso?

  5. Simonetta Scaglia22/04/2013 at 13:35

    Visto che l’approvazione dei regolamenti è slittata a seguito della proroga del termine per l’approvazione dei Bilanci al 30/6, ma anche per i continui interventi sulla norma,mi chiedo se potranno avere decorrenza 01/01/2013 ovvero, seguendo il disposto dell’art. 52 del DLGS 446/97 dovranno decorrere dall’anno successivo ovvero 2014?
    Inoltre visto che i piani finanziari si stanno creando a metà dell’anno 2013 i riferimenti ai costi devono essere all’anno n-1 (2012) ovvero si possono utilizzare quelli del 2013? In questo ultimo caso c’è qualche disposizione da richiamare?

  6. giovanna02/05/2013 at 12:33

    vorrei sapere per chi ha riscosso il ruolo tarsu 2012 con equitalia come devi comportarsi per le rate di acconto e quindi come incassarle.

  7. SILVIA.BS10/12/2013 at 10:52

    Buongiorno,
    qualcuno sa dirmi se è corretto che il mio comune applichi la parte variabile (numero occupanti x quota variabile) per 2 volte qualora l’abitazione (A7) sia esposta su rigo separato rispetto al garage (C6)?

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