Una regolazione complessa: l’assimilazione dei rifiuti urbani agli speciali

Come è noto  il D.lgs  n. 152, Parte IV e, in particolare, l’articolo 195, comma 2, lettera e) attribuisce allo Stato la “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.” Mentre l’articolo 198, comma 2, lettera g), del medesimo decreto stabilisce in capo ai comuni le competenze in materia di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) .

L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani costituisce uno dei nodi principali su cui si poggia la gestione dei rifiuti definendo, da un lato l’articolazione del servizio operativo attraverso la delineazione del perimetro dei rifiuti di cui si deve occupare la gestione pubblica e dall’altro le quantità imponibili (superfici, kg,..) che determinano il gettito della TARI o della tariffa corrispettiva a copertura della totalità dei costi del servizio.

L’ultima regolazione della assimilazione  risale al 1984, e precisamente è contenuta nella Delibera del Comitato Interministeriale  al punto 1.1.1. A memoria è almeno dal Decreto Ronchi (1997) che è attesa una nuova normazione della materia. Sul punto rileva la recente sentenza n. 426/2017 del 13 aprile 2017 con cui il  Tar Lazio, sezione II-bis ha favorevolmente accolto il ricorso effettuato da un’azienda che aveva lamentato di essere stata gravemente danneggiata dall’eccessiva assimilazione dei rifiuti effettuata dalle amministrazioni comunali a causa della mancanza di regolamentazione del Ministero.

Il TAR ha infatti ritenuto di diffidare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare evidenziando l’inerzia dello stesso riguardo all’emanazione del decreto ed ha intimato al Ministero di concludere il procedimento, adottando i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, entro 120 giorni dalla comunicazione della citata sentenza.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, crediamo anche  in seguito a questa sollecitazione, ha all’inizio del mese di giugno di quest’anno emanato una prima bozza di nuovo decreto sulla assimilazione e avviato nelle settimane successive una intensa attività di consultazione delle associazioni di categoria rappresentative delle imprese oltre che di ANCI.

ANCI rappresenta i Comuni che in questi anni di vacanza normativa hanno comunque regolato la disciplina della assimilazione attraverso i regolamenti Comunali (e nei casi più evoluti attraverso le Autorità d’Ambito) spesso trovando un equilibrio tra prelievo e servizio erogato, equilibrio, ad onor del vero, non sempre basato su criteri di equità nella commisurazione delle tariffe.

Le associazioni di categoria che rappresentano le utenze non domestiche in particolare l’industria e la grande distribuzione, ma non solo, da anni lamentano un’eccessiva imposizione relativamente al pagamento del servizio rifiuti ed hanno visto come obiettivo della loro rivendicazione una più stretta regolamentazione della assimilazione (mirante alla cosiddetta deassimilazione) per lo più avente come obiettivo di ridurre le superfici imponibili su cui la maggior parte dei comuni calcola l’importo dovuto per la TARI.

Non si commenta in questa sede l’inesistente correlazione tra quantità dei rifiuti prodotti e superficie che farebbe cadere sia da una parte (comuni) che dall’altra (aziende) fin da subito il dibattito sul senso (inesistente) nel disciplinare le quantità di rifiuti assimilabili prevedendo o meno dei tetti sulle superfici assoggettabili (campo questo sul quale pare volersi cimentare anche il Ministero) ma è opportuno evidenziare come se, come è, l’obiettivo deve essere quello di garantire una tariffa equa ad ogni utenza nell’ambito, tra l’altro della assenza di privativa da parte degli Enti di Governo (che siano Comuni o Autorità d’ambito) sui rifiuti destinati a riciclaggio (che spesso rappresentano la maggior parte delle quantità prodotte dalle utenze non domestiche),  lo strumento  dovrebbe essere, a logica, quello di riformare l’ormai superato DPR 158/99 piuttosto che intervenire nella assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

A riguardo l’introduzione della tariffa puntuale,  anche alla luce del recente DM 20 aprile 2017[1], è riconosciuta e riconoscibile come il miglior strumento per garantire la tanto auspicata equità sulle tariffe in quanto, rispetto al sistema presuntivo utilizzato per il calcolo della TARI, enfatizza il ruolo della misurazione delle quantità prodotte nello stabilire la correlazione tra prelievo e utilizzo del servizio/produzione di rifiuto determinando una concreta applicazione del principio “chi inquina paga”.

Partendo da queste considerazioni e dalla costatazione che proprio laddove è stata applicata correttamente la tariffa puntuale (anche in termini di adeguata formulazione della parte fissa della tariffa) i contenziosi con le aziende  sono inesistenti o ridotti al minimo, essendo la stessa tariffa proprio percepita come un metodo più equo per commisurare i costi del servizio, PAYT ha ritenuto fosse di importanza strategica per il settore e per lo sviluppo della tariffa puntuale inserirsi nel dibattito sulla assimilazione.

Nei mesi di giugno e luglio di quest’anno l’associazione è stata presente, su mandato del Consiglio Direttivo, con due rappresentanti (Walter Giacetti e Giovanni Pioltini) nel gruppo di lavoro istituito presso IFEL (Istituto Finanza Enti Locali). Va detto che questo gruppo di lavoro si è collocato in un contesto favorevole. Innanzitutto ANCI ha evidenziato nel documento strategico di posizionamento presentato al Ministero in questa occasione una grande apertura, mai registrata nel passato, rispetto alla tariffa puntuale riconoscendo di fatto la necessità di fissare un regime diverso e meno restrittivo, con riferimento ai limiti relativi alla assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani riservato ai Comuni che hanno scelto la tariffa puntuale di cui al DM 20/04/2017 in luogo di quella presuntiva. Va poi detto che l’interlocuzione diretta con IFEL ha assunto un notevole valore in quanto ANCI si è avvalsa degli approfondimenti tecnici e deli risultati del GdL in sede IFEL (costituito oltre che da PAYT da altri consulenti IFEL)  nel portare la propria posizione al Ministero dell’ambiente sul tema assimilazione trasmettendo due diverse istanze di revisione della bozza del decreto (una l’affinamento dell’altra) durante la fase di consultazione svolta all’inizio di questa estate.

Le posizioni espresse dai  rappresentanti di PAYT nel GdL IFEL, oltre a portare istanze migliorative di carattere generale espresse da diversi soci PAYT e rappresentative di situazioni effettivamente registrate nei territori sono state  volte a far riconoscere il ruolo intrinsecamente “autoregolatorio”, in quanto portatore di maggiore equità, della applicazione  della tariffa puntuale in luogo della tariffa presuntiva. L’adozione della tariffa puntuale, vincolando l’ente di governo (Comune o ATO che sia) a utilizzare in maniera rigorosa sistemi di misurazione delle quantità e a commisurare la tariffa utilizzando queste rilevazioni, ben giustifica la richiesta della possibilità di disporre di un grado di libertà maggiore nella fissazione di propri limiti di assimilazione nei regolamenti locali senza avere eccessivi vincoli dal ministero. Tali posizioni rafforzavano la richiesta della doppia modalità di regolazione (in regime di tariffa puntuale e presuntiva) del tema assimilazione che già il Ministero aveva sposato e che ANCI sta richiedendo e sono state fatte proprie integralmente da IFEL e poi da ANCI che ha chiesto ufficialmente al Ministero di non porre tetti particolari sulla assimilazione solo per i Comuni che scelgono la tariffa puntuale. Il testo proposto da ANCI ed elaborato con il ns. determinante  contributo infatti recitava, in caso di adozione della TIA puntuale ai sensi del DM 20/04/2017, che  “i comuni fissano nel regolamento ex art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006 i limiti quantitativi annui di assimilazione, almeno della frazione RUR sulla base dei quantitativi complessivamente rilevati sul territorio di competenza in modo coerente col locale sistema di misurazione dei rifiuti conferiti”.

Riteniamo questo un importante risultato, a prescindere, dal recepimento totale o parziale che potrà avvenire da parte del Ministero, in quanto in questa occasione si è aperto un favorevole dibattito in seno ANCI sulla tariffa puntuale e sui suoi favorevoli effetti.

Purtroppo le prime anticipazioni che arrivano dal MATTM in merito alla seconda bozza di decreto sull’assimilazione non appaiono del tutto favorevoli. Siamo consci che a livello nazionale l’applicazione della tariffa puntuale è ancora minoritaria e di conseguenza la strada nell’esercitare le legittime istanze di riconoscimento della misurazione e tariffa puntuale è ancora lunga, rimaniamo tuttavia fermamente intenzionati a presentare le istanze per rafforzare il ruolo centrale dei sistemi PAYT come strumento principale di gestione di molte delle problematiche che stanno alla base della necessità della regolazione della assimilazione e della riformulazione della tariffa attraverso la riforma del DPR 158/99.

 

di Walter Giacetti (Sintesi srl – socio PAYT Italia)

Rappresentante PAYT al tavolo tecnico IFEL ANCI per l’assimilazione dei rifiuti

 

[1] Il DM 20 aprile 2017 dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare reca “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” è stato emanato dal Ministero dell’ai sensi dell’articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221

 

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