La Tares c’è. Il Gruppo Tares anche!

Gentilissimi,

auguro intanto a tutti voi un sereno e proficuo 2013.
La Tares c’è! Tra mille difficoltà è d’obbligo comunque rispettare l’impegno per cui ci eravamo costituiti come Gruppo e quindi ripartiamo con nuove attività.

In riferimento a quanto di nuovo emerso per la Tares all’interno dell’ultima finanziaria, con la presente vi inviamo il testo vigente della norma.

Chiediamo la vostra disponibilità a indicare tempestivamente dubbi, criticità, richiesta di chiarimenti, ecc, che provvederemo a raccogliere, sintetizzare e a proporre sotto forma di quesiti ai Ministeri interessati e all’Agenzia delle entrate.

Vi preghiamo, visto il poco tempo a disposizione, a inviarci i vostri quesiti nel più breve tempo possibile e comunque entro questa settimana.

Come gruppo, subito dopo, organizzeremo un incontro per valutare l’impatto di questa versione della norma, proporre modifiche al Regolamento e soprattutto arrivare a chiarire i tanti punti ancora oscuri che costituiscono fonte di variegate quanto pericolose interpretazioni.

Un cordiale saluto a tutti e a presto.

Gaetano Drosi

6 Replies to “La Tares c’è. Il Gruppo Tares anche!”

  1. Luciano Piccinotti16/01/2013 at 11:21

    Vorrei un chiarimento in merito all’applicazione dell’addizionale ex ECA del 10% anche sulla TARES come viene applicata sulla TARSU, in caso contrario il passaggio da TARSU a TARES per l’utente finale comporta questo beneficio?Ovviamente poi il passaggio risentirà degli altri aumenti legati alla copertura del 100% del costo del servizio e della componente relativa ai Servizi Comuni.

    1. Carlo Saletta16/01/2013 at 14:30

      anche l’addizionale ex eca è soppressa comma 46 dell’art. 14 dl 201/2011, quindi sulla Tares non si applica nessuna addizionale. Quello che c’è basta ed avanza.

      46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la predetta tariffazione”.

  2. elisabetta martignoni16/01/2013 at 14:28

    L’addizionale ex-eca termina di essere applicata in quanto propria del regime TARSU, andato soppresso con l’entrata in vigore della TARES a decorrere dal 01/01/2013.
    I Suoi commenti successivi sono pertanto corretti.
    Cordiali saluti
    Elisabetta Martignoni

  3. mica16/01/2013 at 16:22

    comma 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

    Ciò significa che le aree scoperte (giardino, spazi di manovra, aiuole, ecc.)delle utenze non domestiche devono essere tassate? ed eventulmente con quale categoria ex dpr 158/99? Oppure si continuerà a tassare solo le aree esterne operative strumentali all’attività? es. deposito merci esterno, area parcheggi, area bar, ristoranti, ecc.
    Se si deve tassare tutta l’area esterna di un opificio di mq. 1000 che insiste su un terreno di mq. 10.000 (uliveto, incolto, ecc) il contribuente dovrà pagare somme esorbitanti es. 30.000 per superfici assolutamente estranee all’attività oltre 0,30 di addizionale.

    1. elisabetta martignoni16/01/2013 at 17:12

      A proposito della tematica relativa alla tassazione delle aree pertinenziali delle attività credo sia utile inviare un quesito al minitero.

      Nella TARSU (art. 62 sotto riportato) l’esclusione era stata espressamente disposta per le aree scoperte pertinenziali delle civili abitazioni diverse dalle aree a verde (senza prevedere l’esclusione delle aree scoperte delle attività non operative) mentre nel presupposto impositivo della TIA 1 e 2 era prevista la tassazione sulle aree non costituenti pertinenza (senza specificazione della limitazione alle sole civili abitazioni).
      In TARSU avremmo pertanto dovuto tassare anche le aree esterne non operative. Ciò non sempre ha corrisposto alla pratica, per effetto di successivi interventi giurisprudenziali che sarà ns cura andare a recuperare.

      D. Lgs. 507/1993 Art. 62. Presupposto della tassa ed esclusioni.
      1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, comma 4. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

  4. michele albino30/03/2013 at 16:01

    Mi chiedo e, chiedo, non è l’uomo che produce rifiuti? Perchè la tares o res o tarsu trova la sua base imponibile sui mq del fabbricato? Una casa di 100 mq. è occupata da tre persone, in altra di pari metratura è occupata da sei persone. Perchè entrambi pagano le stesso importo? Non sarebbe quindi opportuno regolare con legge dello stato tale disparità di trattamento?.Diversamente la cd. tares è un’imposta (una seconda IMU) e non una tassa che si paga in funzione del servizio ricevuto?
    Buone feste pasquali.

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